CONTRATTO A TERMINE: PROROGA E RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN CASO DI PLURALITA’ DI SOSTITUZIONI

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, avuto riguardo alla ratio della L. 230/62, si deve ritenere che la disciplina relativa alla prorogabilità per una sola volta del termine ed alla illegittimità della riassunzione prima della scadenza dei periodi  indicati  dall’art. 2 della citata legge presuppone  che venga prorogato o riproposto lo stesso contratto, con identità di persone, oggetto e causa. Ne consegue che in caso di pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati con il medesimo  lavoratore per la sostituzione di più lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto qualora in ciascun contratto siano indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione, non sussiste la suddetta identità e i singoli contratti assumono autonoma e separata identità in senso giuridico, tale da escludere sia interferenze reciproche sia riflessi sulle limitazioni e sulle nullità previste dal richiamato art. 2.

La Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sentenza del 04 febbraio 1999 n. 990 (in mass. Giur. del lav. 5/99) ha confermato la sentenza di merito  che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avanzata da una lavoratrice assunta con sette distinti contratti di lavoro a tempo determinato ogni volta per la sostituzione di diverse lavoratrici assenti per maternità.

 

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO ASSENZA DI FORMA SCRITTA

Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. del contratto di formazione e lavoro va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. In base a tale principio, qualora siano in contestazione le conseguenze risarcitorie dell’atto di recesso, la cui idoneità a determinare la risoluzione del rapporto non sia in contestazione, l’eventuale nullità originaria del contratto non può essere rilevata d’ufficio. Consegue che la nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto di forma, in quanto non stipulato per iscritto, non è rilevabile d’ufficio allorchè si controverta unicamente in ordine all’esistenza, o meno, di una ragione di danno per il lavoratore avendo il datore di lavoro esercitato ante tempus per il mancato superamento della prova (Cass. Sez. lav. 03.02.99 n. 937).