LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (MASSIME)

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: OMESSA IMPUGNAZIONE NEL TERMINE DI DECADENZA FISSATO

La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell’art. 18 della l. n. 300/1970. Ne consegue che, nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall’impugnazione è concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati) i relativi presupposti. Nel caso di specie il lavoratore, con l’atto introduttivo del giudizio, non aveva esercitato l’azione risarcitoria da fatto illecito produttivo di danno, ma espressamente aveva voluto attivare la procedura di cui all’art. 6 della L. 604/66 impugnando il licenziamento del quale contestava la legittimità e richiedendo al giudice di applicare, in proprio favore, il citato art. 18 dello statuto dei lavoratori; pertanto nella relativa sentenza, confermata dalla S.C., era stata esclusivamente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione a causa dell’accertata decadenza dall’esercizio del relativo diritto (Cass. Sez. lav. 02.03.99 n. 1753).