ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI  PARASUBORDINATI

 

 

            Quadro normativo

 

 

-         Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 55 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

-         Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 art. 5 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati”; art. 14 comma 2.

-         D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 art. 49 comma 2, lett.a) “Redditi di lavoro autonomo” e art. 50, comma 8 “Determinazione dei redditi di lavoro autonomo”.

-         D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 artt. 1,4,12,28,44,116,127.

 

 

Premessa

 

 

In attuazione della delega di cui all’art. 55 della Legge n.144/1999, il D.L. n. 38/2000 stabilisce all’art. 5, l’estensione dell’assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati purchè svolgano le attività previste dall’art. 1 del T.U. del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l’esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed – in sede di prima applicazione – le denunce di cui all’art. 12 T.U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’art. 1 T.U.o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
  2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal T.U.
  3. Il premio assicurativo è ripartito  nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
  4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’art. 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.
  5. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’art. 12 del T.U. sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L.

1.1  Soggetti assicurati

I soggetti destinatari della norma  in esame sono i percettori di “redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.

La suddetta norma configura la tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, individuando, nella prima parte, talune fattispecie “tipiche” e, nella seconda parte i requisiti generali per la ricorrenza dei rapporti in esame.

 

1.2. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa