ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
Quadro normativo
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 55 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 art. 5 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati”; art. 14 comma 2.
- D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 art. 49 comma 2, lett.a) “Redditi di lavoro autonomo” e art. 50, comma 8 “Determinazione dei redditi di lavoro autonomo”.
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D.P.R.
30.6.1965, n. 1124 artt. 1,4,12,28,44,116,127.
In attuazione della delega di cui all’art. 55 della Legge n.144/1999, il D.L. n. 38/2000 stabilisce all’art. 5, l’estensione dell’assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati purchè svolgano le attività previste dall’art. 1 del T.U. del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l’esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed – in sede di prima applicazione – le denunce di cui all’art. 12 T.U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.
Il menzionato articolo prevede:
1.1 Soggetti assicurati
I soggetti destinatari della norma in esame sono i percettori di “redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.
La suddetta norma configura la tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, individuando, nella prima parte, talune fattispecie “tipiche” e, nella seconda parte i requisiti generali per la ricorrenza dei rapporti in esame.
1.2.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa